Per i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è possibile chiedere il cambio di custodia come nei casi previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.
Se il cambio di custodia prevede uno spostamento del veicolo, questo deve avvenire a spese del proprietario e garantendo la sicurezza stradale.
Se il veicolo è stato affidato al custode acquirente (depositeria) l'interessato (ad esempio il proprietario o il conducente) deve provvedere al ritiro immediato e assumere la custodia del veicolo stesso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com. 5). In mancanza, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode - acquirente.